- CIVILE Emergenza COVID-19
Società: emergenza COVID-19
Il Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima “emergenziale” n. 187 ha stabilito che le assemblee delle società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo.
Infatti le misure anti contagio da COVID-19 previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020 (cfr. art. 1 comma I lettera q)) possono essere agevolmente adottate anche in ambito societario.
Non rileva la circostanza che lo statuto della società non dica nulla sul punto dello svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione (articolo 2370, comma 4; articolo 2388, comma 1, del Codice civile), così come non costituisce alcun problema la circostanza che lo statuto condizioni la validità delle riunioni in audio/videoconferenza alla presenza, in un unico luogo, del presidente e del segretario verbalizzante, in quanto, appunto il Dpcm dell’8 marzo scorso autorizza a scavalcare queste preclusioni.